Tutti gli articoli
NormativaeIDAS

eIDAS e CAD: come si integrano in Italia (senza confonderli)

Team DOCUJET·25 settembre 2024

Chi si occupa di firme in Italia incontra due sigle: eIDAS e CAD. Non sono in conflitto, non sono doppioni: sono due livelli che si incastrano. Capire come dialogano evita confusione e citazioni sbagliate.

eIDAS: il quadro europeo

eIDAS è il Regolamento europeo che definisce identità digitale e servizi fiduciari validi in tutta l'UE: i livelli di firma (SES, FEA, FEQ), il sigillo, la marca temporale, il reciproco riconoscimento tra Stati. Essendo un regolamento, si applica direttamente in ogni Paese membro.

CAD: la cornice italiana

Il Codice dell'Amministrazione Digitale è la normativa italiana che si innesta su eIDAS, dettagliando aspetti nazionali: il valore probatorio delle diverse firme (art. 20), la firma digitale come specie italiana della qualificata (art. 24), il ruolo di AgID. È il "come si applica da noi".

Dove si incastrano

  • I livelli di firma vengono da eIDAS; il loro valore in giudizio in Italia è precisato dal CAD.
  • La firma digitale è un concetto del CAD che vive dentro la categoria eIDAS della FEQ.
  • La vigilanza nazionale (AgID) opera nel quadro europeo dei prestatori qualificati.

Le due dimensioni sono già intrecciate negli articoli che citiamo spesso, come in la firma elettronica ha valore legale .

Perché non confonderli

Citare "l'art. 25 eIDAS" per l'equivalenza alla firma autografa e "l'art. 20 CAD" per il valore probatorio è corretto; scambiarli no. La distinzione tra firma digitale (CAD) e firma elettronica (eIDAS) è il classico inciampo, che approfondiamo in la differenza che conta .

In sintesi: eIDAS dà la cornice europea, il CAD la mette a terra in Italia. Insieme, non in alternativa.

Pronto a provare?Apri un account gratuito: 3 documenti al mese per sempre, con audit trail completo.Inizia gratis →

Hai bisogno di approfondire un caso specifico?

Scrivici: ti risponde una persona, non un chatbot.

Parla con il team