Firma elettronica per architetti e studi tecnici: incarichi con la FEA, pratiche PA con la firma digitale
Uno studio di architettura o di ingegneria firma su due binari diversi: i contratti con i committenti e le pratiche tecniche verso la PA. Confonderli porta a usare lo strumento sbagliato. Vediamo cosa serve su ciascun fronte.
Con il committente: la FEA basta
- Disciplinare d'incarico professionale.
- Contratti di progettazione e direzione lavori.
- Preventivi e SAL del compenso.
- Informativa e consenso privacy.
Per l'incarico professionale la FEA con OTP è adeguata e solida, come per lo studio legale in firma elettronica per studi legali : un mandato a prova di contestazione.
Verso la PA: qui serve la firma digitale
Il deposito di pratiche edilizie e tecniche (SUE, SUAP, catasto) richiede in genere la firma digitale del professionista sui file, non la FEA con OTP. È uno dei casi in cui il livello qualificato è obbligatorio, come spieghiamo in quando la FEQ è obbligatoria . I due strumenti convivono, per compiti diversi.
Perché tenerli distinti
Chiedere al committente la firma digitale per un disciplinare è inutile attrito; firmare una pratica al Comune con una FEA con OTP non funziona. La regola è la stessa di firma digitale e firma elettronica non sono sinonimi : scegli in base a chi firma e a cosa serve.
Incarichi chiusi in giornata
Sul fronte committente, il vantaggio è concreto: invii il disciplinare, il cliente firma dal telefono, l'incarico parte senza aspettare la scansione. Ogni documento torna con sigillo, marca e audit trail.
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