Quali atti richiedono per legge la firma autografa o digitale
Quasi tutto si può firmare elettronicamente. Ma esiste una lista di atti per cui la legge pretende una forma "forte", e lì la firma con semplice OTP non basta. Conoscerla evita di firmare online qualcosa che poi risulta nullo.
Il perno: l'art. 1350 del codice civile
L'art. 1350 cc elenca gli atti che devono farsi per iscritto a pena di nullità. Tra i più comuni:
- i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- quelli che costituiscono o trasferiscono diritti reali immobiliari (usufrutto, servitù, ecc.);
- le locazioni ultranovennali;
- donazioni e altri atti indicati dalla norma.
Per questi atti la forma scritta è ad substantiam: senza, il contratto non è valido. La distinzione tra validità e prova è in forma ad substantiam e ad probationem .
Cosa significa per la firma elettronica
Dove serve la forma scritta "forte", la firma deve avere efficacia equivalente a quella autografa: quindi FEQ o firma digitale, non una FEA con semplice OTP. È uno dei pochi casi in cui il livello più alto è obbligatorio, come spieghiamo in quando la FEQ è obbligatoria .
Attenzione anche alle norme di settore
Oltre all'art. 1350, singole leggi possono imporre forme particolari o firme qualificate per specifici documenti (alcuni atti verso la PA, procedimenti dedicati). La regola è: prima di digitalizzare un flusso, verifica se il tipo di atto ha requisiti di forma propri.
Tutto il resto
Fuori da questa lista, cioè per la grande maggioranza dei contratti d'impresa, la FEA con OTP soddisfa la forma scritta e regge come scrittura privata. DOCUJET copre SES e FEA e ti segnala l'unico caso in cui serve la firma qualificata, così non firmi online un atto che richiedeva di più.
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